ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI BENEVENTO
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE
APPROVAZIONE SHORT LIST IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTRODOTTA NEL PTPCT 2022-2024
ART. 1
Albo
L’Ordine Dottori Commercialisti di Benevento, in attuazione della Delibera di Consiglio del 16.6.2022 ed in attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano di prevenzione dell’Ente intende approvare l’elenco di professionisti, singoli o associati, cui attingere per l’affidamento esterno di incarichi legali, per l’espletamento degli incarichi nelle seguenti materie:
– Diritto amministrativo;
– Diritto civile;
– Diritto del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.;
– Diritto penale
ART. 2
Domanda e Curriculum
I soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3 interessati ad essere inseriti nell’albo, dovranno, avvalendosi dell’apposita modulistica allegata al presente avviso – allegato A), inoltrare apposita istanza in carta libera dichiarando con le modalità di cui al DPR. n. 445/2000:
– il proprio Curriculum professionale (da redigere secondo il modello europeo), contenente la specifica competenza raggiunta e il settore cui si intende partecipare;
-il possesso dell’eventuale abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
-le esperienze professionali maturate nel settore o nei settori nei quali viene manifestato l’interesse;
-gli eventuali titoli di specializzazione, le docenze, le pubblicazioni, la partecipazione a corsi professionali in materie inerenti il settore o i settori di specializzazione per i quali viene chiesto l’inserimento in elenco.
Le domande dovranno essere trasmesse all’Odcec di Benevento utilizzando il modello di cui all’allegato a) del presente avviso, esclusivamente mediante PEC all’indirizzo riportato sul sito istituzionale dell’Odcec di Benevento e recare la dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico short list per l’attività di assistenza legale dell’Ente”.
Si terrà conto solo delle istanze pervenute entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso – ore 24.00.
L’albo ha durata triennale e si aggiorna ogni 12 mesi tra il primo giorno dell’anno ed il 30esimo.
Art. 3
Formulazione domanda/Requisiti dei partecipanti
Gli avvocati interessati ad essere iscritti nell’elenco, dovranno dichiarare a pena di esclusione:
- di essere laureati in giurisprudenza con laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea in giurisprudenza specialistica secondo il nuovo ordinamento universitario, di essere regolarmente iscritti ad un Albo dell’Ordine degli Avvocati per l’esercizio della professione forense nel territorio nazionale;
- di possedere:
- una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all’ordine professionale di almeno 5 anno per diritto civile
- una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all’ordine professionale di almeno 5 anni per le domande degli avvocati diretti all’iscrizione nell’elenco degli avvocati di diritto amministrativo ed avere il patrocinio di almeno 10 controversie innanzi al Tar/Consiglio di Stato;
- una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all’ordine professionale di almeno 5 anni per le domande degli avvocati diretti all’iscrizione nell’elenco degli avvocati di diritto penale ed almeno 5 controversie innanzi al Giudice penale di prime cure.
- una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all’ordine professionale di almeno 5 anni per le domande degli avvocati diretti all’iscrizione nell’elenco degli avvocati di diritto del lavoro alle dipendenze delle PP.AA. ed almeno 5 controversie dinanzi al Giudice del Lavoro;
- di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Ente anche derivante da contenzioso contro l’Ente;
- di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.), per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale; in ogni caso, dovranno dichiarare tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione e di non aver rilasciato false dichiarazioni, ovvero essere nelle condizioni che vietano l’incarico ovvero di non aver subito negli ultimi cinque anni provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la P.A., intendendosi anche eventuali sanzioni irrogate dall’Organo di disciplina forense;
di accettare espressamente, in caso di assegnazione dell incarico, le condizioni di cui al contratto di patrocinio;
- di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni di cui Dlgs 196/2003 e ss.mm.ii;
- di essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionale , con indicazione della Compagnia,. Della scadenza e del numero di polizza;
- di possedere una partita IVA;
- di essere in regola con i crediti formativi a pena di decadenza;
- di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate;
- di essere a tutt’oggi iscritto alla Cassa di Assistenza e Previdenza Forense, nel rispetto della Legge 247/2012
- di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova.
Art. 4
Valutazione ed iscrizione all’albo – durata iscrizione
Le domande di partecipazione e gli allegati curricula saranno esaminate dal Consiglio dell’Ordine che valuterà la regolarità e completezza ed il possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento nell’albo aggiornato, con riferimento al settore ovvero a i settori prescelti.
Dell’avvenuta iscrizione e decorrenza della stessa verrà data comunicazione al professionista mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, all’esito della approvazione del provvedimento di inserimento nell’elenco. Al professionista verrà data informazione sia in caso di ammissione che di esclusione, al fine di consentire l’eventuale azione a tutela della propria posizione di legittimità.
L’iscrizione nell’elenco non attribuisce il diritto al conferimento dell’incarico né ad alcuna altra aspettativa.
ART. 5
Conferimento incarico
L’Ente, di norma, provvederà ad affidare gli incarichi di patrocinio nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione e concorrenza, individuando, in base alla divisione per materia, il professionista cui affidare l’incarico tenuto conto della tipologia e degli elementi di specialità del singolo incarico, nonchè delle specifiche esperienze maturate dal professionista, nel rispetto delle previsioni contenute nella Linea Guida Anac n. 12/2018.
Nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati precedentemente si provvederà con affidamento dell’incarico al medesimo professionista che ha patrocinato l’incarico precedente.
E’ rimessa alla facoltà del Consiglio scegliere un professionista dotato di competenze specialistiche, in deroga ai principi contenuti sopra, per la tutela di rilevanti interessi pubblici debitamente motivati all’atto della scelta, quali docenti universitari, professionisti distintisi per particolare competenza in una materia ovvero per la tipologia delle cause trattate. La liquidazione del professionista avverrà sempre nel rispetto dei parametri indicati nel D.M.n. 55/2014 e del DM 37/2018 in materia di equo compenso, previa stipula del contratto di patrocinio, debitamente sottoscritto in duplice originale, all’atto del conferimento e contestuale accettazione dell’incarico.
ART 6
Trasparenza amministrativa
Ogni affidamento dell’incarico verrà reso noto tramite pubblicazione sul sito dell’Ente, ivi compresi i dati economici dell’incarico ed il curriculum professionale. Inoltre in attuazione dell’art. 1 comma 676 della legge 208/2015, ogni incarico verrà pubblicato, a pena di nullità, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Consulenti e collaboratori, secondo la tempistica indicata nella Delibera Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016.