Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella seduta del 1° marzo 2012, ha approvato alcune modifiche alle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, già diffuse nel 2010. Come è noto, l’articolo 4 sancisce l’incompatibilità della professione di dottore commercialista e di esperto contabile con l’esercizio di alcune professioni (notaio e giornalista professionista), di talune attività (appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione tributi e promotore finanziario) nonché con l’esercizio di attività d’impresa. A distanza di due anni, il CNDCEC ha ritenuto opportuno aggiornare le Note per agevolare gli Ordini locali nella verifica della sussistenza o meno della causa di incompatibilità nei casi concreti. Le modifiche riguardano l’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa. Si è chiarito, infatti, che, in caso di attività di impresa agricola, l’incompatibilità con l’esercizio della professione sussiste solo laddove l’iscritto assuma la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.). Infine, sono state fornite alcune precisazioni in tema di accertamento della sussistenza nelle società di servizi del carattere di strumentalità/ausiliarietà all’esercizio della professione, in merito all’intervallo temporale da prendere come riferimento nell’effettuare il raffronto tra i fatturati della società e dell’iscritto. La formulazione letterale dell’art. 4 del D.Lgs. di cui innanzi è la seguente:
Art. 4. Incompatibilità.
1. L’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale:
a) Della professione di notaio;
b) Della professione di giornalista professionista;
c) Dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
d) Dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
e) Dell’attività di promotore finanziario.
2. l’incompatibilità è esclusa qualora l’attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico.
3. L’iscrizione all’Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione.
Pubblicazione Maggio 2013