LA DURATA DEL TIROCINIO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE. BREVE EXCURSUS.
Il presente elaborato viene redatto, senza pretese di completezza, come vademecum per orientare i soggetti interessati (dominus, praticanti, etc.) a districarsi nella serie di opzioni e possibilità aperte dalle variazioni susseguitesi sulla durata del tirocinio professionale, in particolare dal Decreto Legge 24/01/2012, n. 1.
IL DECRETO ISTITUTIVO
Il Decreto Legislativo del 28 giugno 2005, n. 139, ha novellato integralmente la materia in tema di professioni contabili, recependo la norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 con la costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
All’interno del Capo IV – “Gli Albi, le Condizioni per esservi iscritti, i Titoli professionali”, la Sezione II – “Formazione ed accesso alla Professione”, con gli articoli dal n. 40 al n. 48, disciplina l’accesso alla professione. L’articolo 40, al primo comma recita: “L’abilitazione all’esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell’esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale”.
L’articolo 42, al comma 1 prevede che “il tirocinio deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto presso un professionista iscritto all’albo da almeno cinque anni”.
I seguenti commi 2 e 3 dello stesso articolo prevedono che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con proprio regolamento stabilisca i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, provvedendo a determinare:
• le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato membro dell’Unione Europea, con il limite massimo di un semestre unico ed ininterrotto e presso un professionista abilitato allo svolgimento di professioni equiparate;
• le condizioni sulla base delle quali chi ha effettuato il tirocinio per l’accesso alla “sezione B – esperti contabili” possa essere esentato in tutto o in parte dal tirocinio per l’accesso alla “sezione A – Commercialisti”.
Di fondamentale importanza resta l’ultimo periodo del comma che recita “In ogni caso per l’ammissione all’esame di accesso alla sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa”.
Il successivo articolo 43 – “Integrazione del tirocinio negli studi universitari”, prevede, forse sarebbe meglio dire prevedeva, vedremo dopo il perché, che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea specialistica o magistrale. Perché tale facoltà possa essere esercitata devono essere definiti appositi accordi tra gli Ordini territoriali e le Università, nell’ambito di una convenzione tra il MIUR e il Consiglio Nazionale.
L’articolo 44 regolamenta lo “Svolgimento del tirocinio professionale” prevedendo la vigilanza del professionista sull’attività del tirocinante, stabilendo che al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti degli studi professionali, verificando l’effettivo svolgimento del tirocinio anche tramite resoconti o colloqui con il tirocinante.
L’articolo 45 regola l’ “Esame di abilitazione”, prevedendo che ogni anno con ordinanza del MIUR siano indette due sessioni di esame di abilitazione all’esercizio della professione, con esami distinti per l’accesso alle Sezioni A e B dell’Albo. I candidati che avranno regolarmente compiuto il tirocinio previsto per la Sezione A, potranno partecipare anche agli esami per l’iscrizione alla sezione B. Non è prevista, ovviamente tale facoltà nel caso inverso…
PUBBLICAZIONE MAGGIO 2013